Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Art. 5 — Eleggibilità a consigliere regionale
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((Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione)).
Testo in vigore dal 9 maggio 1978 al 16 dicembre 2010
