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Non sono eleggibili:

  • a)i deputati e i senatori; b)il capo e il vice capo della polizia;
  • c)i capi di gabinetto dei Ministri;
  • d)i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate delle Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione
  • e)coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonche' gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende. Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art6 · fonte del testo