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[1]Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono reato piu' grave, con una ammenda da L. 200 a L. 2000 o con l'arresto fino a due anni.
[2]In caso di recidiva le pena e' aumentata fino alla meta'.
[3]Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale, degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.
Testo in vigore dal 24 marzo 1931 al 6 febbraio 2016
