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Il Governo ha facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure di discriminazione pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi.

Testo in vigore dal 3 aprile 1963 al 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1963-03-04;388~art1 · fonte del testo