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Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un elettore che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un elettore che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un elettore che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un elettore che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 5, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000. Se il fatto e' doloso, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art45 · fonte del testo