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Chiunque forma una lista o un elenco di elettori in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di elettori, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi degli elettori.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966
