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Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste degli elettori e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966
