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Entro il mese di novembre l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette al comune l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure del confino o della ammonizione, nonche' l'elenco dei tenutari dei locali di meretricio e quello dei concessionari di case da giuoco. Tale disposizione si applica per coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta' o lo compiano entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966
