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((Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1)).

Testo in vigore dal 30 aprile 1975 al 29 dicembre 1993

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 292/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) per pretesa violazione dell'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, perché già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.

    Art. 21 cost. · Art. 1 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 8 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/1965

    Questione infondata
    27 dicembre 1965

    Se nell'ordinanza (nella specie: ordinanza 12 maggio 1965 del Pretore di Assisi) con la quale viene sollevata una questione di legittimità costituzionale (nella specie attinente all'art. 8, primo comma della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina per la propaganda elettorale) non siano prospettati profili sostanzialmente diversi da quelli già esaminati e disattesi dalla Corte in precedenti decisioni la questione (ai sensi degli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale) va dichiarata manifestamente infondata. - S. nn. 48/1964, 49/1965.

    Art. 21 cost. · Art. 8 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 1 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 3 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 49/1965

    Questione infondata
    26 giugno 1965

    L'obbligo sancito dall'art. 3, comma secondo, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della campagna elettorale, di presentare una domanda al sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, nonché la sanzione penale, comminata dall'art. 8, comma primo, della stessa legge a carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi suddetti, non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Le suddette disposizioni non danno, infatti, luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ma provvedono soltanto a disciplinare l'esercizio di tale diritto garantendone a tutti l'effettività e ponendo tutti in una situazione di assoluta uguaglianza di trattamento. La presentazione di una domanda assolve ad un compito ben preciso ed indispensabile quale è quello di rendere concretamente possibile alla Giunta municipale, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli spazi in questione, tra tutti gli interessati che intendano partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni nel periodo antecedente all'assegnazione degli spazi destinati ai soli partiti.

    Art. 21 cost. · Art. 49 cost. · Art. 3 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 2 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione … punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tolto: 10 aggiunto: 50.000 a lire tolto: 100 aggiunto: 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali. tolto: Alla stessa pena e' sottoposto chiunque sottrae o distrugge mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi destinati alla installazione o all'esposizione secondo la presente legge o, senza averne titolo, ne impedisce l'installazione o l'esposizione, ovvero danneggia o asporta mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi gia' installati o esposti secondo la presente legge. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti tolto: dall'art. 1, aggiunto: dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a tolto: sei aggiunto: 6 mesi e con l'ammenda da lire tolto: 10 aggiunto: 50.000 a lire tolto: 100 aggiunto: 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma tolto: dell'art. 1 e chiunque colloca o espone mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi in numero superiore o in localita' differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al penultimo comma dell'art. 6 aggiunto: dell'articolo 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art8 · fonte del testo