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Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto. 1 2 3 4

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 1978, n.130

1

La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1) che " Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto."

L. 11 marzo 1988, n.67

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento."

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento."

L. 23 dicembre 1996, n.662

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 15 luglio 2003

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1993 al 1 gennaio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1996, n.662

    La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-01-26;29~art1 · fonte del testo