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Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 1978, n.130

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La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1) che " Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto."

Testo in vigore dal 28 aprile 1978 al 14 marzo 1988

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1978

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1961 al 28 aprile 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 aprile 1978, n.130

    La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1) che " Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-01-26;29~art1 · fonte del testo