Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1961 al 28 aprile 1978. Leggi il testo vigente →
Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto.
Testo in vigore dal 1 marzo 1961 al 28 aprile 1978
