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Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto.

Testo in vigore dal 1 marzo 1961 al 28 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1961-01-26;29~art1 · fonte del testo