Le norme impugnate che, consentendo la possibilita` di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprieta` privata, senza la previsione di indennizzo ne` di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 e 97 Cost., in quanto risulterebbe ostacolata una attivita` economica di utilita` sociale, quale la costruzione di alloggi, nonche` compromesso l'acquisto di alloggi da parte di cittadini meno abbienti, con conseguente disparita` di trattamento tra proprietari di aree, secondo il mero arbitrio degli organi della pubblica amministrazione, non rilevano ai fini della definizione del giudizio a quo, promosso dai ricorrenti per contestare la validita` del vincolo a verde pubblico imposto (senza indennizzo ne` limitazione temporale d'efficacia) su aree di loro proprieta` con il programma di fabbricazione adottato dal Comune. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, comma primo e secondo, 47, nonche` 97 Cost., con ordinanza del 7 novembre 1978.
Art. 97 cost. · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 3 Norme per la edificabilita' dei suoli