Art. 12 — Destinazione dei proventi delle concessioni
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I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonche', nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 agosto 1987, n.359 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, 440
11Il D.L. 31 agosto 1987, n.359 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, 440 (in G.U. 31/10/1987, n.255) ha disposto che:" Alle disposizioni recate dall'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720."
Testo in vigore dal 31 ottobre 1987 al 1 gennaio 2002
