Norme per la edificabilita' dei suoli

Art. 12 — Destinazione dei proventi delle concessioni

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I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonche', nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 agosto 1987, n.359 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, 440

11

Il D.L. 31 agosto 1987, n.359 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, 440 (in G.U. 31/10/1987, n.255) ha disposto che:" Alle disposizioni recate dall'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720."

Testo in vigore dal 31 ottobre 1987 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 92/1982

    Parametro
    12 maggio 1982

    Le norme impugnate che, consentendo la possibilita` di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprieta` privata, senza la previsione di indennizzo ne` di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 e 97 Cost., in quanto risulterebbe ostacolata una attivita` economica di utilita` sociale, quale la costruzione di alloggi, nonche` compromesso l'acquisto di alloggi da parte di cittadini meno abbienti, con conseguente disparita` di trattamento tra proprietari di aree, secondo il mero arbitrio degli organi della pubblica amministrazione, non rilevano ai fini della definizione del giudizio a quo, promosso dai ricorrenti per contestare la validita` del vincolo a verde pubblico imposto (senza indennizzo ne` limitazione temporale d'efficacia) su aree di loro proprieta` con il programma di fabbricazione adottato dal Comune. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, comma primo e secondo, 47, nonche` 97 Cost., con ordinanza del 7 novembre 1978.

    Art. 97 cost. · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 3 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art12 · fonte su Normattiva