Norme per la edificabilita' dei suoli

Art. 4 — Caratteristiche della concessione

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La concessione e' data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalita', con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonche' delle ulteriori norme regionali. Per gli immobili di proprieta' dello Stato la concessione e' data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non puo' essere superiore a tre anni e puo' essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo' essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata. La concessione e' trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed e' irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. La regione stabilisce le forme e le modalita' d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge. A decorrere dal 1 gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

  • a)fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non puo' superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;
  • b)nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;
  • c)le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprieta'.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 57/1986

    Altra decisione
    24 marzo 1986

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinché proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Cost. - degli artt. 1 e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sull'edificabilità dei suoli), nella parte in cui subordinano al rilascio della concessione edilizia anche l'effettuazione di opere di modifica da eseguirsi all'interno delle abitazioni, pur se prive di interesse storico ed artistico ed anche quando le opere stesse non comportino apprezzabili trasformazioni di struttura degli edifici. Nelle more dell'incidente è infatti sopravvenuta la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 26 - modificato dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985, n. 146 conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298 - detta una nuova disciplina delle opere interne alle costruzioni, disponendo fra l'altro che esse non siano soggette "ne' a concessione ne' ad autorizzazione"; e, pertanto, è necessario che, nel giudizio di provenienza, sia valutata, alla stregua dello ius superveniens, la persistenza o meno della rilevanza della questione.

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 43 cost. · Art. 26 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/1985

    Questione inammissibile
    13 novembre 1985

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da un lato, in quanto, essendo principio consolidato in giurisprudenza che l'interruzione dell'opera abusiva fa cessare la permanenza, le norme denunciate non sono applicabili al caso di specie, e dall'altro, perché il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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