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Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari e' inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; ed il terzo e' depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art22 · fonte del testo