Art. 9 — In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati
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A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei collegi spettanti alla provincia. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.
Testo in vigore dal 13 settembre 1960 al 28 marzo 2010
