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L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
- 1)effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2)somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. L'Ufficio elettorale circoscrizionale da immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 13 febbraio 1992
