Art. 5
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Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facolta' di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002
