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Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facolta' di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 31/1966

    Parametro
    28 aprile 1966

    Ai sensi dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 (c.d. legge stralcio) è esclusa, di regola, l'espropriazione dei boschi, che è ammessa, in via di eccezione solo per alcuni tipi di boschi, in pianura o in lieve pendio, sempreché siano suscettibili di trasformazioni. Trattandosi di eccezioni, l'interprete è tenuto a considerare "lieve" solo quella pendenza, calcolata rispetto alla estensione del bosco, che si discosti in misura minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 5 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art5 · fonte del testo