((La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:

  • a)dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
  • b)dall'indennita' di contingenza
  • c)dagli aumenti per anzianita';
  • d)dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
  • e)dalla tredicesima mensilita';
  • f)dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio. La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 53

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1962

La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

Testo vigente dal 2 marzo 1963

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. 68 parole tolte, 47 parole aggiunte in 7 capoversi.

La retribuzione tolto: mensile soggetta a contributo e' costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria tolto: a cui appartiene l'iscritto aggiunto: cui l'iscritto appartiene;

b) aggiunto: dall'indennita' di contingenza

aggiunto: c) dagli aumenti per anzianita' tolto: e, fino al 31 dicembre 1955, dagli assegni di merito;

tolto: caggiunto: d) dall'indennita' di tolto: contingenza. Sono esclusi dal computo del contributo ogni altro assegno, compenso o indennita', nonche', fino al 31 dicembre 1955, la tredicesima mensilita'. La retribuzione mensile, cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo, e' quella soggetta a contributo, con esclusione degli assegni di merito. aggiunto: mensa e aggiuntiva di mensa

aggiunto: e) dalla tredicesima mensilita';

aggiunto: f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati tolto: alla intera retribuzione mensile, di cui ai precedenti comma, aggiunto: all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizioaggiunto: . La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 53

    La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art14 · fonte del testo