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L'ammontare annuo della pensione e' determinato nel modo seguente: 1° nel caso di invalidita', la misura della pensione e' pari:

  • a)per l'invalidita' non dovuta a causa di servizio, a tanti trentacinquesimi del 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla, media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque;
  • b)per l'invalidita' dovuta a causa di servizio: al 50 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione inferiore agli anni diciotto; al 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione pari o superiore agli anni diciotto; 2° nel caso di pensione per anzianita', la pensione e' pari a tanti trentacinquesimi del 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque. L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio prima del compimento del 65° anno di eta', se uomo, e del 63°, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° e 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della, pensione di anzianita' prevista dal comma precedente, cosi' ridotta: del 28 per cento, ove l'iscritto non abbia ancora compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna; del 23 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni, se uomo, ed i 59, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni; del 18 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni, se uomo, ed i 60, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni; del 14 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni, se uomo, ed i 61, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni; del 10 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni, se uomo, ed i 62, se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione. I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non danno diritto ad un trattamento di pensione autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi e' liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria, un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione. Tale supplemento e' riversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti nella presente legge.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art17 · fonte del testo