Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1956 al 4 gennaio 1972. 162 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Si considera invalido l'iscritto che per infermita' o difetto fisico o mentale non sia piu' in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che percio' cessi dal servizio, purche' la sua capacita' generica di guadagno sia ridotta a meno della meta' di quella normale. Lo stato di invalidita' deve risultare da un certificato medico; a tale fine puo' essere predisposto dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario. L'Istituto puo' disporre l'accertamento della invalidita' per mezzo di medici di sua fiducia. Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidita' e' definita da un Collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del Collegio medico e' definitivo. L'invalidita' o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermita', lesione o morte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art18 · fonte del testo