((L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque. La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliandogli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo ad Fondo. L'ammontare annuo della pensione e' maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di eta' non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di eta' superiore se inabile al lavoro. Nel caso di invalidita' per causa di servizio la relativa pensione non potra' essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

  • a)50 per cento della retribuzione fino ad una anzianita' contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento
  • b)80 per cento della retribuzione per una anzianita' contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidita', di grado pari o inferiore al 90 per cento;
  • c)100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianita' contributiva, nel caso di invalidita' di grado superiore al 90 per cento. L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidita' prima del compimento del 65° anno di eta', se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianita' con le seguenti riduzioni: del 21 per (cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna; del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora rispettivamente, i 63 ed i 61 anni del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora rispettivamente, i 64 ed i 62 anni; del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione. Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di eta' se uomo e del 58° se donna, dara' diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento. L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianita' contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianita', anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di eta'. I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della, legge 12 agosto 1962, n. 1338)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 53

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1962

La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

Testo vigente dal 2 marzo 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. 214 parole tolte, 287 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'ammontare annuo della pensione e' tolto: determinato nel modo seguente: 1° nel caso di invalidita', la misura della pensione e' pari:

tolto: a) per l'invalidita' non dovuta a causa di servizio, a tanti trentacinquesimi del 75 aggiunto: pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzionetolto: , ragguagliata alla, media dell'ultimo semestre per il aggiunto: annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimoaggiunto: , fino ad un massimo di trentacinquetolto: ;

tolto: b) per l'invalidita' dovuta a causa di servizio: al 50 per cento della retribuzione, ragguagliataaggiunto: . La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliandogli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo tolto: al Fondo, ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione inferiore agli anni diciotto; al 75 per cento della retribuzione, ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il aggiunto: ad Fondo. L'ammontare annuo della pensione e' maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di eta' non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di eta' superiore se inabile al lavoro. Nel caso di invalidita' per causa di servizio la relativa pensione non potra' essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, tolto: ove l'iscritto abbia un periodo di contribuzione aggiunto: determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

aggiunto: a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianita' contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento

aggiunto: b) 80 per cento della retribuzione per una anzianita' contributiva pari o superiore agli anni tolto: diciotto; 2° aggiunto: 12, nel caso di tolto: pensione per anzianita', la pensione e' pari a tanti trentacinquesimi del 75 aggiunto: invalidita', di grado pari o inferiore al 90 per cento;

aggiunto: c) 100 per cento della retribuzione, tolto: ragguagliata alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque aggiunto: qualunque sia l'anzianita' contributiva, nel caso di invalidita' di grado superiore al 90 per cento. L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio aggiunto: non per invalidita' prima del compimento del 65° anno di eta', se uomotolto: , e del 63°tolto: , se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° tolto: e aggiunto: anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata dellatolto: , pensione di anzianita' tolto: prevista dal comma precedente, cosi' ridotta: del 28 per aggiunto: con le seguenti riduzioni: del 21 per (cento, ove l'iscritto non abbia tolto: ancora compiuto i 61 annitolto: , se uomo, ed i 59tolto: , se donna; del tolto: 23 aggiunto: 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 annitolto: , se uomo, ed i 59tolto: , se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 annitolto: ; del 18 aggiunto: del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 annitolto: , se uomo, ed i 60tolto: , aggiunto: anni se donna, ma non ancoratolto: , rispettivamente, i 63 ed i 61 annitolto: ; del 14 per cento, aggiunto: del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 annitolto: , se uomo, ed i 61tolto: , se donna, ma non ancoratolto: , rispettivamente, i 64 ed i 62 anni; del tolto: 10 aggiunto: 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 annitolto: , se uomo, ed i 62tolto: , se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63. Le riduzioni … cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione. aggiunto: Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di eta' se uomo e del 58° se donna, dara' diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento. L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianita' contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianita', anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di eta'. I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia tolto: e aggiunto: ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, tolto: non danno diritto ad un trattamento di pensione autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi e' liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria, un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione. Tale supplemento e' riversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti nella presente legge aggiunto: danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della, legge 12 agosto 1962, n. 1338.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 53

    La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art17 · fonte del testo