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In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 16, lettera c), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di eta' inferiore al 18° anno o permanentemente inabili al lavoro purche' gia' a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 401 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto. Sono escluse dal diritto le figlie maritate, anche se di eta' inferiore ai 18 anni. Non ha diritto alla pensione la vedova quando:

  • a)il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto sia cessato dal servizio;
  • b)il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'eta' di 55 anni, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio o della morte, o sia nata prole, anche se postuma, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio;
  • c)sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa. Uguale trattamento spetta al vedovo di donna iscritta o pensionata, quando alla data della morte della moglie risulti la sua inabilita' permanente e la sua convivenza a carico della stessa.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art19 · fonte del testo