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Le pensioni di vecchiaia e per i superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio od alla morte. Per ottenere la liquidazione della pensione, l'iscritto o i superstiti debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 4 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art24 · fonte del testo