Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal 1 maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di eta' (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto disposto all'art. 24, il dipendente che non abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, ha diritto ad una indennita' per gli anni di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1926, per gli operai e dopo il 31 dicembre 1927, per gli impiegati nella seguente misura: giorni 35 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianita' fino al 15° anno di servizio compiuto; giorni 45 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianita' superiore al 15° anno di servizio compiuto. L'indennita' di cui sopra e' commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento. L'indennita' di cui al presente articolo e' corrisposta al lavoratore direttamente dal Fondo, previa detrazione di quanto dovuto per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e per superstiti. La detrazione predetta, non puo' assorbire piu' del 50 per cento della predetta indennita'. L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, e' a carico del Fondo.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
