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Per i rapporti di lavoro risolti nel periodo 1 maggio 1946-31 maggio 1952, le indennita' di cui agli articoli 19, 20, 21 e 40, nonche' il rimborso di cui all'art. 24, sono commisurati alla retribuzione nominale, anziche' a quella globale, per l'anzianita' di servizio anteriore al 1 gennaio 1945.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art32 · fonte del testo