Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88

Art. 12 — Disposizioni finanziarie per il triennio 1986-88

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I livelli di assistenza sanitaria e le azioni programmate di cui agli articoli precedenti sono finanziati con il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge. A parziale integrazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e' determinato: (( a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1 marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;

  • b)per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1936, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.)) L'utilizzazione del fondo stanziato per il 1985 va armonizzata con gli obiettivi ed i criteri di cui alla presente legge. Con la relazione di cui all'articolo 7 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'andamento della spesa sanitaria e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo a quelli realizzati con il finanziamento a destinazione vincolata, dal servizio sanitario nazionale, formulando adeguate e articolate proposte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In relazione a tali proposte, la legge di cui allo articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, adotta le misure piu' opportune segnatamente per adeguare i finanziamenti a destinazione vincolata, con particolare riguardo allo sviluppo dei progetti-obiettivo. Eventuali economie realizzate per effetto delle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, previste dalla presente legge, sono destinate ad assicurare piu' agevoli condizioni, al fine di conseguire maggiore qualificazione ed uniformita' nei livelli di assistenza sanitaria.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 1 gennaio 1987

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