Art. 7 — Scuole ed istituti di educazione
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La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Testo in vigore dal 17 gennaio 2013 al 27 maggio 2026
