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1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunita' ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime. 2. In considerazione delle finalita' assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunita', a norma dello Statuto, in favore dei propri appartenenti, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila. 3. Le modalita' relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 4. Al termine di ogni triennio successivo al 1987, una apposita Commissione mista nominata dall'autorita' governativa e dall'Unione delle Comunita' procede alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 al fine di predisporre eventuali modifiche.

Testo in vigore dal 23 marzo 1989 al 21 dicembre 1996

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