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Il personale di cui al precedente capo, puo' chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

  • a)l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;
  • b)l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 4 settembre 1966

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art21 · fonte su Normattiva