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Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

  • 1)se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
  • a)entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella C;
  • b)entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalita' e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;
  • 2)se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:
  • a)entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' della allegata tabella C:
  • b)dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;
  • 3)se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo. L'ammissione definitiva e' subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorita' statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce e), punto 2) e dell'articolo 4, voce e). Le stesse norme di cui al precedente punto 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui al successivo articolo 15, purche' cio' avvenga entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 313/1983

    Questione infondata
    18 ottobre 1983

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata dal pretore di Padova, in riferimento all'art. 32 della Costituzione con l'ordinanza 22 giugno 1976 (n. 602 del reg. ord. 1976) di cui in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della…

    Art. 32 cost. · Art. 26 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 314/1983

    Questione inammissibile
    18 ottobre 1983

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.

    Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art13 · fonte su Normattiva