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Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:
- 1)se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
- a)entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella C;
- b)entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalita' e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;
- 2)se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:
- a)entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' della allegata tabella C:
- b)dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;
- 3)se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo. L'ammissione definitiva e' subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorita' statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce e), punto 2) e dell'articolo 4, voce e). Le stesse norme di cui al precedente punto 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui al successivo articolo 15, purche' cio' avvenga entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979
