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Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

  • 1)se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
  • a)entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella C; 2
  • b)entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalita' e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;
  • 2)se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:
  • a)entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' della allegata tabella C: 2
  • b)dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio. I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilita', norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione. I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorita'. I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente.
  • 3)se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo. L'ammissione definitiva e' subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorita' statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce e), punto 2) e dell'articolo 4, voce e). Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purche' cio' avvenga entro il 31 dicembre 1980. 3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1979, n.650

2

La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980."

3

Il 30 dicembre 1981, n.801, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 1982, n.62, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982".

Testo in vigore dal 6 marzo 1982 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 313/1983

    Questione infondata
    18 ottobre 1983

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata dal pretore di Padova, in riferimento all'art. 32 della Costituzione con l'ordinanza 22 giugno 1976 (n. 602 del reg. ord. 1976) di cui in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della…

    Art. 32 cost. · Art. 26 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 314/1983

    Questione inammissibile
    18 ottobre 1983

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.

    Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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