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Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:
- 1)se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
- a)entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella C; 2
- b)entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalita' e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;
- 2)se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:
- a)entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' della allegata tabella C: 2 ((b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio. I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilita', norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione. I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorita'. I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente)).
- 3)se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo. L'ammissione definitiva e' subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorita' statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce e), punto 2) e dell'articolo 4, voce e). ((Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purche' cio' avvenga entro il 31 dicembre 1980)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1979, n.650
2La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980."
Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 6 marzo 1982
