Art. 23 — COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1935, N. 872
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[1]Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge e' in facolta' del Ministro di grazia e giustizia di nominare non piu' di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, ovvero posti di pretore o di giudice, nei ruoli di cui alle accennate tabelle, globalmente considerati.
[2]La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessita' dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 2 novembre 1933
