Art. 23 — COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1935, N. 872
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[1]Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge e' in facolta' del Ministro di grazia e giustizia di nominare non piu' di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, ovvero posti di pretore o di giudice, nei ruoli di cui alle accennate tabelle, globalmente considerati.
[2]La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessita' dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 agosto 1933, n. 1305
1Il Regio Decreto 24 agosto 1933, n. 1305 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero degli uditori, che, tenuto anche conto del disposto dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno trovarsi in servizio nel quinquennio previsto dall'articolo medesimo, e' stabilito in non oltre 500 ed e' cosi' ripartito: Uditori di pretura fino a n. 250; Uditori di tribunale fino a n. 250".
Testo in vigore dal 2 novembre 1933 al 21 febbraio 1935
