Norme per le promozioni nella magistratura

Art. 23 — COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1935, N. 872

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1935 al 30 giugno 1935. Leggi il testo vigente →

[1]Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge e' in facolta' del Ministro di grazia e giustizia di nominare non piu' di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, ovvero posti di pretore o di giudice, nei ruoli di cui alle accennate tabelle, globalmente considerati.

[2]La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessita' dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. 1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 agosto 1933, n. 1305

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Il Regio Decreto 24 agosto 1933, n. 1305 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero degli uditori, che, tenuto anche conto del disposto dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno trovarsi in servizio nel quinquennio previsto dall'articolo medesimo, e' stabilito in non oltre 500 ed e' cosi' ripartito: Uditori di pretura fino a n. 250; Uditori di tribunale fino a n. 250".

Regio Decreto 24 gennaio 1935, n. 33

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Il Regio Decreto 24 gennaio 1935, n. 33 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero degli uditori che, tenuto conto del disposto dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno trovarsi in servizio nel quinquennio ed alle condizioni previste dall'articolo medesimo, e' stabilito in non oltre cinquecento ed e' cosi' ripartito: Uditori di pretura fino a 180; Uditori di tribunale fino a 320".

Testo in vigore dal 21 febbraio 1935 al 30 giugno 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 1933 al 21 febbraio 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 24 gennaio 1935, n. 33

    Il Regio Decreto 24 gennaio 1935, n. 33 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero degli uditori che, tenuto conto del disposto dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno trovarsi in servizio nel quinquennio ed alle condizioni previste dall'articolo medesimo, e' stabilito in non oltre cinquecento ed e' cosi' ripartito: Uditori di pretura fino a 180; Uditori di tribunale fino a 320".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art23 · fonte del testo