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[1]Entro lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente, gli uditori di tribunale, dopo 18 mesi almeno di tirocinio effettivo, possono, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con decreto Reale ai tribunali ed alle Regie procure, ove siano posti vacanti che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.
[2]Presso una sezione di tribunale non potra' prestare servizio piu' di un uditore con funzioni di giudice.
[3]Agli uditori che esercitano le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re e' corrisposta un'indennita' mensile di L. 900, salva la riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 3 gennaio 1935
