Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1935 al 5 agosto 1937. Leggi il testo vigente →

[1]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 DICEMBRE 1934, N. 1995, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 1935, N. 512)). 2

[2]Presso una sezione di tribunale non potra' prestare servizio piu' di un uditore con funzioni di giudice.

[3]Agli uditori che esercitano le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re e' corrisposta un'indennita' mensile di L. 900, salva la riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 3 dicembre 1934, n. 1995, convertito senza modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 512, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per un triennio dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto le destinazioni degli uditori di tribunale ai tribunali ed alle procure del Re, previste dall'art. 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno essere disposte dopo un anno di tirocinio effettivo. Il prescritto parere del Consiglio giudiziario potra' essere emesso dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo".

Testo in vigore dal 3 gennaio 1935 al 5 agosto 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 3 gennaio 1935. 62 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Entro lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente, gli uditori di tribunale, dopo 18 mesi almeno di tirocinio effettivo, possono, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con decreto Reale ai tribunali ed alle Regie procure, ove siano posti vacanti che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Reaggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 DICEMBRE 1934, N. 1995, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 1935, N. 512.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 3 dicembre 1934, n. 1995, convertito senza modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 512, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per un triennio dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto le destinazioni degli uditori di tribunale ai tribunali ed alle procure del Re, previste dall'art. 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno essere disposte dopo un anno di tirocinio effettivo. Il prescritto parere del Consiglio giudiziario potra' essere emesso dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art24 · fonte del testo