Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[2]Presso una sezione di tribunale non potra' prestare servizio piu' di un uditore con funzioni di giudice.
[3]Agli uditori che esercitano le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re e' corrisposta un'indennita' mensile di L. 900, salva la riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 dicembre 1934, n. 1995, convertito senza modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 512, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per un triennio dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto le destinazioni degli uditori di tribunale ai tribunali ed alle procure del Re, previste dall'art. 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno essere disposte dopo un anno di tirocinio effettivo. Il prescritto parere del Consiglio giudiziario potra' essere emesso dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo".
Il Regio D.L. 1 luglio 1937, n. 1274, convertito senza modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2382, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La facolta' di destinare ai tribunali ed alle procure del Re uditori di tribunale, per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re, prevista dall'art. 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 557, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 512, e' prorogata fino al termine del biennio successivo al 3 gennaio 1938".
Testo in vigore dal 5 agosto 1937 al 16 dicembre 2009
