Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine di iscrizione.
tolto: Qualora le vacanze verificatesi nell'anno siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede, fino a raggiungere i quattro decimi dei posti, mediante promozione dei concorrenti dichiarati idonei, osservato l'ordine nel quale sono stati collocati in graduatoria dopo i vincitori.
tolto: Gli effetti del concorso cessano quando sono stati coperti i posti resisi vacanti nell'anno a cui il concorso stesso si riferisce.
tolto: Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi, se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art5 · fonte del testo