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[1]Ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, vengono formati gli elenchi dei promovibili secondo le disposizioni seguenti.

[2]Nell'elenco dei promovibili per merito distinto sono collocati prima coloro che hanno conseguito la dichiarazione di promovibilita' ad unanimita' di voti e successivamente coloro che detta dichiarazione hanno conseguito con quattro quinti dei voti.

[3]Nell'elenco dei promovibili per merito il collocamento si effettua nell'ordine seguente: promovibili per merito con voti di promovibilita' per il merito distinto, secondo il numero dei voti stessi; promovibili per merito ad unanimita' di voti; promovibili per merito a maggioranza, secondo il numero dei voti di promovibilita' conseguiti.

[4]A parita' del numero dei voti si segue l'ordine di anzianita' di ciascun magistrato.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art7 · fonte del testo