Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Lo scrutinio per le promozioni in Corte di appello viene richiesto quando se ne ravvisi il bisogno.
tolto: Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re piu' anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro di grazia e giustizia nella richiesta di scrutinio, che comprendera' non piu' di 150 giudici e sostituti procuratori del Re. L'anzianita' e' determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.
tolto: Possono altresi' prendervi parte i primi pretori nonche' i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purche' provvisti di un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a quella del meno anziano fra i giudici e sostituti procuratori del Re compresi nella richiesta stessa.
tolto: I giudici ed i sostituti procuratori del Re ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.
tolto: Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art6 · fonte del testo