Art. 1 — PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
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I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
Testo in vigore dal 18 giugno 1991 al 25 febbraio 1993
