Art. 1 — PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
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Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1993 al 28 marzo 1993
