Art. 1 — PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
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Le elezioni dei consigli comunali ((...)) si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 febbraio 1995, n. 43
3La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"."
Testo in vigore dal 8 aprile 2014 al 21 aprile 2020
