Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
Art. 1 — PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1993 al 25 febbraio 1995. Leggi il testo vigente →
Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
Testo in vigore dal 28 marzo 1993 al 25 febbraio 1995
