Art. 1 — PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 febbraio 1995, n. 43
3La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"."
Testo in vigore dal 25 febbraio 1995 al 4 maggio 1999
