Art. 20
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Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantita' e di capacita' nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi. Il valore di umidita' del prodotto preimballato non puo' essere superiore al 12 per cento (Piu' o Meno) 2 m/m.
Testo in vigore dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995
