Art. 7 — Foro generale delle persone fisiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone residenti nell'Africa Orientale Italiana che non hanno il domicilio nel Regno, e quelle domiciliate nell'Africa Orientale Italiana che non hanno la residenza nel Regno, possono, quando si trovano nel Regno, essere convenute davanti al giudice del luogo in cui hanno dimora.
tolto: Le persone indicate nel comma precedente se non hanno nel Regno la dimora, ma vi hanno un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del Codice di procedura civile, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui il rappresentante ha la residenza o il domicilio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art7 · fonte del testo